Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
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altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.
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proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione